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Servizio di sorveglianza del territorio e sicurezza stradale (ausiliari del traffico)
[riproposta nella seduta di consiglio del 16 aprile 2007 a seguito delle sentenze con cui il Giudice di Pace di Sessa, su ricorso di parte, ha annullato le multe elevate dagli ausiliari del traffico]

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede


Premessa:

  • a) in data 13.07.06, con delibera n. 50, la Giunta Comunale ricorre alla “somministrazione di lavoro a tempo determinato [… e individua], in via sperimentale e temporanea, per il periodo che va dal 15 luglio al 15 settembre come Agenzia di somministrazione la società Obiettivo Lavoro Spa filiale di [(manca indicazione filiale) …, stabilendo] che tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la stipula della convenzione, che allegata al presente atto si approva, sono demandati al dirigente dell’ufficio personale […]”. Inoltre, in premessa della citata delibera 50/2006, si dà atto che la spesa sarà finanziata con i fondi derivanti “con il riparto dell’art. 208 del codice della strada”.

  • b) in data 3.8.2006, con il servizio di somministrazione lavoro già attivato a decorrere dal 15 luglio, la Giunta con la delibera 68/2006 approva il riparto dei fondi derivanti dalle sanzioni amministrative;

  • c) in data 4.8.2006 il Responsabile dell’Area di vigilanza procede all’adozione della determina di impegno, n. 12/PM del 4.8.2006, per l’importo di € 18.000,00.

  • d) in data il gruppo consiliare “per Cellole” presenta una mozione a norma dell’art. 35 del regolamento comunale con cui eccepisce i seguenti rilievi di legittimità sugli atti posti in essere:
    • 1. Difetto di competenza dell’organo giuntale a determinare le modalità di affidamento di un servizio (ricorso al lavoro interinale) e ad approvare lo schema di convenzione”
      [lettera e) comma 2 dellart. 42 del d.lgs. 267/2000].

    • 2. Assenza degli elementi sostanziali che caratterizzano una convenzione e consentono di individuare i contenuti e la natura di una fornitura di beni e/o servizi.
      [in violazione dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000]

    • 3. Difformità con le procedure di assunzione previste dal regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
      [’art. 137 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi]

    • 4. Palese contrasto con gli indirizzi amministrativi della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, approvato dal Commissario prefettizio con delibera n. 4 del 23.5.2006
      [sezione 3 programmi e progetti, della relazione previsionale e programmatica, punto 3.4.1]

    • 5. Irregolarità e incoerenza nell’attestazione del parere di regolarità tecnica;
      [art. 77, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi].

    • 6. Irregolarità e incoerenza nell’attestazione del parere di regolarità contabile;
      [art. 77, comma 4, lettere b), c) e d) e comma 9 Regolamento comunale degli uffici e servizi].

    • 7. Violazione della disciplina comunale in materia di ricorso alla trattativa privata. [autoregolamentazione in materia di affidamento di servizi e forniture in base a cui il Consiglio Comunale ha disciplinato la trattativa privata per forniture non eccedenti il limite dei 5.000,00 € (iva inclusa), previa acquisizione di almeno tre preventivi agli atti]

    • 8. Irregolarità nella procedura di spesa e violazione dei principi di gestione di cui al capo IV del d.lgs. 267/2000.
      [violazione dell'art. 191, comma 1, e art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/2000]

    • 9. Irregolarità nella variazione di bilancio approvata con delibera di Giunta n. 68/06.
      [priva del prescritto parere del Collegio dei revisori dell’ente]

    • 10. Irregolarità nell’applicazione dell’art. 17, comma 132, della legge 127/97.
      [nonché della circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26]

    • 11. Illegittimità delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico.
      [Corte di Cassazione, sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005]

    e ha chiesto:

    • a) la revoca della delibera di Giunta comunale n. 50 del 13.7.2006, fatti salvi i diritti di terzi;
    • b) la revoca della delibera di Giunta comunale n. 68 del 3.8.2006;
    • c) la revoca degli atti amministrativi successivi e consequenziali;
    • d) l’annullamento delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico.

  • e) le stesse eccezioni di legittimità, presentate con la mozione, sono state esposte al Presidente del Collegio dei Revisori con nota prot. n. 12027 del 8.09.2006 e in data 08/12/2006 con nota prot. n. 16276 è stato sollecitato l’esito della verifica, rimasto tuttora senza riscontro;

  • f) nella seduta del 30 novembre il consiglio comunale, con delibera n. 22/06, ha respinto la mozione acquisendo agli atti della delibera una comunicazione del Comandante dei vigili in cui si attesta tra l’altro che: “[gli ausiliari] non hanno mai elevato, contestato e sottofirmato alcun tipo di verbale”;

  • g) a seguito di ulteriori esami è emerso anche che risulta violato l’Accordo collettivo nazionale quadro, stipulato il 23 maggio 2000, che all’art. 3 stabilisce: “i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione”;

  • h) con nota prot. n. 3229 del 21.02.07 è stato richiesto il controllo di legittimità sulla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.11.2006 al Difensore civico del comune che ha comunicato “l’improcedibilità [della richiesta] non nel merito ma in punto di tempistica nella proposizione attesa la prescrizione del termine di 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio” (nota prot. n 04 del 22.03.07);

  • i) a seguito di ricorsi proposti da cittadini sanzionati dai verbali emessi dagli ausiliari del traffico, il giudice di Pace ha accolto le eccezioni di legittimità evidenziate ed ha annullato le multe elevate.

  • Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “per Cellole” presentano nuovamente una mozione di indirizzo con cui il Consiglio Comunale, approvati i contenuti della presente relazione, impartisca alla Giunta comunale, in applicazione del principio di autotutela, le seguenti direttive:

    a) la revoca la revoca delle delibere di Giunta comunale nn. 50 e 68/2006, fatti salvi i diritti di terzi;
    b) la revoca degli atti amministrativi successivi e consequenziali;
    c) l’annullamento delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico e restituzione delle somme incassate.







Servizio di sorveglianza del territorio e sicurezza stradale (ausiliari del traffico)

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Loro sedi


Premessa:

  • a) in data 13.07.2006, con delibera n. 50/2006, la Giunta Comunale ha deciso di “ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato [… ed ha provveduto anche ad] individuare, in via sperimentale e temporanea, per il periodo che va dal 15 luglio al 15 settembre come Agenzia di somministrazione la società Obiettivo Lavoro Spa filiale di [(manca l’indicazione della filiale) …, stabilendo infine] che tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la stipula della convenzione, che allegata al presente atto si approva, sono demandati al dirigente dell’ufficio personale […]”. Inoltre, in premessa della citata delibera 50/2006, si dà atto che la spesa sarà finanziata con i fondi derivanti “con il riparto dell’art. 208 del codice della strada”.
    Ora, tranne che per la stringata indicazione dell’oggetto della delibera [“Sorveglianza del territorio e sicurezza stradale- Provvedimenti”], dalla proposta non si evince la natura e il contenuto della prestazione lavorativa che si richiede, le finalità e gli obiettivi che si vogliono raggiungere, l’impegno finanziario che si è disposti a sostenere, la specifica dei parametri di valutazione di mercato che hanno indotto a tale scelta;
  • b) in data 3.8.2006, a circa un mese dalla delibera n. 50 e con il servizio di somministrazione lavoro già attivo a decorrere dal 15 luglio, la Giunta con la delibera 68/2006 approva il riparto dei fondi derivanti dalle sanzioni amministrative, ;
  • c) in data 4.8.2006 il Responsabile dell’Area di vigilanza procede all’adozione della determina di impegno, n. 12/PM del 4.8.2006, per l’importo di € 18.000,00. E per la prima volta si fa riferimento agli “ausiliari del traffico” per la quale finalità il Responsabile avrebbe provveduto in esecuzione del mandato ricevuto dalla Giunta comunale.

Da un’analisi comparata degli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale con le norme sull’ordinamento degli enti locali e i regolamenti comunali vigenti emergono i seguenti rilievi:

1. Difetto di competenza dell’organo giuntale a determinare le modalità di affidamento di un servizio (ricorso al lavoro interinale) e ad approvare lo schema di convenzione.
Sebbene il ricorso allo strumento del lavoro interinale sia consentito dalla legge, perché vi si possa far effettivamente ricorso è necessario che vi sia specifica previsione disciplinare all’interno dei regolamenti comunali o, in alternativa, preventivo atto di autorizzazione (relazione revisionale e programmatica o provvedimento ad hoc) da parte del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000, è competente alla “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” [lettera e) comma 2 dellart. 42 del d.lgs. 267/2000] e perciò stesso competente ad approvare lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra concessionario e concedente.

2. Assenza degli elementi sostanziali che caratterizzano una convenzione e consentono di individuare i contenuti e la natura di una fornitura di beni e/o servizi.
Lo schema di convenzione, allegato alla deliberazione 50/06, è privo dei più elementari oltre che sostanziali riferimenti che caratterizzano l’oggetto della convenzione stessa, il che impedisce di riconoscere (in violazione dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000) il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. Infatti, non sono motivate e specificate le ragioni per le quali si attiva la somministrazione di lavoro; non è indicato il numero dei lavoratori richiesti; non sono precisate le mansioni alle quali i lavoratori saranno adibiti; non è stabilito il livello contrattuale di inquadramento professionale e retributivo; non è fissato il monte orario settimanale di lavoro ordinario; soprattutto non è dato conoscere la tariffa oraria che il comune dovrà corrispondere all’Agenzia di somministrazione.

3. Difformità con le procedure di assunzione previste dal regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, attualmente vigente, non contempla la possibilità del ricorso al lavoro interinale mediante affidamento ad Agenzie di settore. Ma all’art. 137, per “soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni d’urgenza, non fronteggiabili con il personale di servizio”, prevede apposita procedura di selezione pubblica per titoli con tempi abbreviati. Tra le motivazioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il ricorso alla somministrazione del lavoro interinale c’è “la possibilità di utilizzare personale qualificato e selezionato che offra maggiore garanzia di efficienza e capacità lavorativa”. A ben vedere, quale maggiore garanzia di professionalità e imparzialità nella selezione di personale offre il ricorso all’affidamento diretto ad un’Agenzia di lavoro interinale rispetto ad una procedura ad evidenza pubblica come disciplinata dal regolamento comunale? Sulla scorta di quali criteri la Giunta può ritenersi garantita? L’unico elemento obiettivo di valutazione, a tal proposito, è il possesso di titoli culturali specifici per le particolari mansioni di impiego e titoli di servizio per attività espletate in analoghi ruoli professionali, i soli a certificare in modo realistico la “qualificazione” di un prestatore d’opera. Ma a quali professionalità la Giunta intende far ricorso? E, implicitamente, per quali attività di impiego? Queste informazioni non sono contenute nella delibera 50/2006.

4. Palese contrasto con gli indirizzi amministrativi della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, approvato dal Commissario prefettizio con delibera n. 4 del 23.5.2006.
L’unico documento programmatico di riferimento è il bilancio di previsione che, alla sezione 3 programmi e progetti, della relazione previsionale e programmatica, nel descrivere il programma della funzione 03 - funzioni di polizia locale, al punto 3.4.1 stabilisce: “Per far fronte alle maggiori esigenze di personale durante la stagione estiva a causa della rilevante affluenza turistica che interessa il territorio comunale, si procederà all’assunzione di quattro vigili urbani a tempo determinato e per tre mesi ciascuno (con immissione in servizio diversificata in modo che nel periodo 17/7-16/8 siano tutti presenti)”. Dunque esiste un preciso atto di indirizzo a cui gli organi esecutivi e di gestione debbono uniformarsi per far fronte all’emergenza estiva della carenza di personale del Comando VV.UU.

5. Irregolarità e incoerenza nell’attestazione del parere di regolarità tecnica;
La delibera di Giunta 50/06 è munita del prescritto parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Corpo dei vigili urbani che ha sottoscritto la proposta. Stando all’art. 77 del Regolamento sull’ordinamento comunale degli uffici e dei servizi, al comma 3 si legge che “Il parere di regolarità tecnica afferisce: a) alla correttezza ed ampiezza dell'istruttoria; b) all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici. c) la competenza dell'organo deliberante”. Ora, al di là della inesatta individuazione dell’organo deliberante (come già evidenziato al punto 1), con il proprio parere di regolarità tecnica a norma della lettera b) del citato art. 77 il Responsabile attesterebbe un falso certificando la corrispondenza dell’atto adottato dalla Giunta “a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché l'obiettivo specifico, indicato dagli organi politici”. Infatti, come ampiamente illustrato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, il programma della funzione 03 - funzioni di polizia locale, al punto 3.4.1 prevede strumenti e obiettivi diversi.

6. Irregolarità e incoerenza nell’attestazione del parere di regolarità contabile;
La delibera di Giunta 50/06 è munita del prescritto parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari. Stando all’art. 77 del Regolamento sull'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi, al comma 4 si legge che “ Il parere di regolarità contabile riguarda: a) la regolarità della documentazione; b) l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione; c) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; d) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria, ragioneria ed economia aziendale; e) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento; f) l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi d'utenza”. In delibera invece si omette di quantificare la spesa e di individuare l’intervento di bilancio su cui procedere alla sua imputazione. Con il proprio parere favorevole di regolarità contabile, a norma delle lettere b) e c) il Responsabile dei servizi finanziari attesterebbe un falso certificando sia l’imputazione della spesa in bilancio sia la relativa copertura finanziaria o capienza dal momento che nello stesso atto deliberativo n. 50/60 si rimanda ad un successivo atto con cui regolarizzare il finanziamento della spesa, utilizzando i fondi derivanti “con il riparto dell’art. 208 del codice della strada”. Stante la carenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 77, comma 4, del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, sulla delibera 50/06 non poteva essere espresso il parere di regolarità contabile. Anzi la stessa delibera doveva essere restituita all’organo proponente così come prevede il comma 9 dello stesso articolo che recita: “Le proposte di deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti, relativamente alla copertura degli oneri finanziari a carico dell'esercizio in corso o dei due esercizi successivi, con la relazione previsionale e programmatica, con il piano esecutivo di gestione oppure con il piano delle risorse e degli obiettivi, vengono motivatamente restituite dal responsabile del servizio finanziario al competente Responsabile preposto all’area interessata, per le conseguenti integrazioni o modifiche”.

7. Violazione della disciplina comunale in materia di ricorso alla trattativa privata.
L’affidamento diretto della somministrazione di lavoro interinale, disposto dalla Giunta con la citata delibera 50/06, alla società “Obiettivo Lavoro Spa” (non è dato conoscere la sede dell’Agenzia locale) “operante sul territorio”, è basato sulle “credenziali fornite dalla società […] per l’esperienza acquisita nella P.A. […] prescindendosi da una procedura di gara dal momento che trattasi di esigenze il cui importo è inferiore alla soglia di € 200.000 prevista dal d.lgs. 157/95”. Pur mancando ogni riferimento in delibera alla quantificazione della spesa a sostenersi, la Giunta presume che l’ammontare del costo comunque non superi la soglia, anche se un rigo più avanti aggiunge che tale affidamento avviene “nell’attesa che possono compirsi tutte le verifiche necessarie per una completa valutazione del servizio e di un suo più definitivo ed organico regime di utilizzo”, lasciando chiaramente intendere di voler dare continuità al tale servizio. A prescindere dalla soglia di cui al d.lgs. 157/95, la proposta di delibera ignora l’autoregolamentazione del comune di Cellole in materia di affidamento di servizi e forniture. Il Consiglio Comunale, infatti, nell’ottica di una più generale disciplina della trattativa privata, in forza dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della P.A. ne ha limitato il ricorso alle forniture non eccedenti il limite dei 5.000,00 € (iva inclusa), previa acquisizione di almeno tre preventivi agli atti; per importi inferiori a 500,00€ è sufficiente il contato telefonico con almeno tre ditte. In ogni caso, anche per forniture di importo esiguo, è necessaria un’indagine di mercato che consenta una valutazione costi/benefici.

8. Irregolarità nella procedura di spesa e violazione dei principi di gestione di cui al capo IV del d. lgs. 267/2000.
Stando alla delibera 50/06 la spesa sarà finanziata con i fondi derivanti “con il riparto dell’art. 208 del codice della strada”. Ora, secondo l’ordinamento finanziario degli enti locali, il riparto delle somme derivanti dalle sanzioni avviene preventivamente all’approvazione del bilancio di previsione, essendo un documento propedeutico alla predisposizione del documento contabile di cui ne costituisce parte integrante. Tant’è che il bilancio recepisce la previsione degli stanziamenti distinta per settore di impiego e, quale atto di indirizzo, ne autorizza l’esecuzione degli interventi e la relativa spesa. Tra gli atti di bilancio si evince che la delibera di riparto delle somme di cui all’art. 208 non è stata adottata tant’è che nel documento finanziario per il 2006 non c’è traccia né della programmazione dell’intervento né dello stanziamento necessario alla sua copertura. Così, in sostanza, la Giunta con la delibera 50/06 autorizza la fornitura di un bene/servizio in assenza della relativa copertura finanziaria dal momento che, mancando l’individuazione del capitolo di spesa e la determinazione dello stanziamento, non è possibile procedere all’assunzione del relativo atto di impegno, in palese violazione dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione". In altre parole, con la delibera 50/60 viene impropriamente autorizzata una spesa senza la preventiva ed indispensabile determinazione di impegno. Non solo, ma va tenuto presente che il servizio, autorizzato in delibera dal 15 luglio al 15 settembre, è stato effettivamente attivato in assenza di sottoscrizione del contratto/convenzione con l’Agenzia incaricata, in palese violazione dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base". Tuttavia, solo in data 3.8.2006, a circa un mese dalla delibera n. 50 e con il servizio di somministrazione lavoro già attivo, la Giunta con la delibera 68/06 approva il riparto dei fondi derivanti dalle sanzioni amministrative ed il giorno seguente il Responsabile dell’Area di vigilanza procede all’adozione della determina di impegno, n. 12/PM del 4.8.2006.

9. Irregolarità nella varizione di bilancio approvata con delibera di Giunta n. 68/06.
Con la deliberazione n. 68 del 3.8.2006, la Giunta ha operato il riparto dei proventi dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208 del cds, disponendo una variazione di bilancio per circa € 60.000,00 con cui ha stanziato, tra le altre, le somme necessarie a finanziare la spesa per l'attività di sorveglianza di cui alla delibera 50/06. La delibera di variazione n. 68/06 è priva del prescritto parere del Collegio dei revisori dell’ente. Poiché le variazioni vengono adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio a cui sono di norma presentate per la ratifica entro 60 giorni dall’adozione e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario, è lecito supporre che la delibera 68/06, a cui è stata conferita anche l’immediata eseguibilità, produrrà nel frattempo gli effetti giuridico-amministrativi conseguenti (obbligazioni a carico dell’ente, contratti, incarichi ecc.) senza che sia stato preventivamente acquisito il parere dell’organo di controllo contabile del comune, in palese violazione delle norme sull’ordinamento degli enti locali e dei regolamenti comunali.

10. Irregolarità nell’applicazione dell’art. 17, comma 132, della legge 127/97.
L’articolo 17, comma 132, legge 127/97, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. E’ necessario perciò che i c.d. ausiliari o siano dipendenti comunali oppure dipendenti di una società ex articolo 7, comma 8, Cds a cui il comune abbia dato in concessione l’area destinata al parcheggio, individuata con apposita delibera di Giunta e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. In entrambi i casi la legge richiede che il personale titolare del potere di accertamento dell’infrazione sia stato nominativamente designato dal Sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali. Nel caso di specie non sussiste nessuno dei presupposti obbligatoriamente previsti dal legislatore e chiariti con la circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26, poiché il personale impiegato come “ausiliare del traffico” non è né dipendente comunale né dipendente di società gestore delle aree destinate a parcheggio; inoltre non risultano provvedimenti di assegnazione di aree comunali a società di settore, né atti che prevedano per la fruizione di tali aree il pagamento di una somma di denaro (istituzione della sosta a pagamento).

10. Illegittimità delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico.
Stante l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di istituzione del servizio, ne consegue l’illegittimità dell’attività di accertamento delle violazioni operata dagli ausiliari del traffico. Non solo è illegittimo il potere di accertamento delle infrazioni eccedente i limiti stabili dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005; ma anche lo stesso potere di accertamento delle infrazioni in materia di sosta è inficiato dalla irregolarità degli atti amministrativi citati, che espone il comune al riscio concreto di essere, in eventuali giudizi, non solo soccombente ma anche condannato al pagamento delle spese processuali oltre che tenuto al pagamento delle parcelle per incarichi legali, con evidenti aggravi di oneri a carico del bilancio comunale.

Ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “per Cellole” presentano una mozione di indirizzo con cui il Consiglio Comunale, approvati i contenuti della presente relazione, impartisca alla Giunta comunale, in applicazione del principio di autotutela, le seguenti direttive:

  • a) la revoca della delibera di Giunta comunale n. 50 del 13.7.2006, fatti salvi i diritti di terzi;
  • b) la revoca della delibera di Giunta comunale n. 68 del 3.8.2006;
  • c) la revoca degli atti amministrativi successivi e consequenziali;
  • d) l’annullamento delle sanzioni elevate dagli ausiliari del traffico.